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I prodotti Knauf Therm rispondono ai requisiti attuali e anticipano quelli futuri delle normative in materia di risparmio energetico

Quadro normativo italiano sul risparmio energetico

Dlgs n. 192/05 – 19 agosto 2005
Dlgs n. 311 – 29 dicembre 2006
Dlgs n. 115 – 30 maggio 2008
DPR n. 59 – 2 aprile 2009
DM – 26 giugno 2009

Analisi e sintesi

  • climatizzazione invernale (assetto del Dlgs 192/05)
  • preparazione di acqua calda per usi sanitari
  • climatizzazione estiva (nuova introduzione rispetto al Dlgs 192/05)
  • illuminazione artificiale di edifici del terziario

Ambiti Applicativi

Per quanto riguarda gli ambiti d’applicazione, il quadro del Dlgs 192/05 non è stato modificato, i casi esclusi si riferiscono a:

  • edifici di particolare interesse storico o artistico, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione delle loro caratteristiche
  • fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive
  • fabbricati isolati con superficie utile < 50 m2
  • impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile

Per tutti gli altri casi sono previsti requisiti minimi da rispettare. In base al tipo di intervento esistono 3 differenti livelli d’applicazione:

  • applicazione integrale a tutto l’edificio
  • applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento
  • applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di interventi su edifici esistenti

Definizioni

Per quanto riguarda le definizioni sono le stesse riportate nel Dlgs192/05 e nel Dlgs 311/06 con tre nuove introduzioni:

  • i sistemi filtranti
  • le coperture a verde
  • la Trasmittanza termica periodica Yie (W/m2K): parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che l’attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti

Metodologie di calcolo

Per quanto riguarda le metodologie e software di calcolo (Art. 3, 4 e 7) si adottano le norme tecniche nazionali ad oggi disponibili (Art. 3 comma1):

UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici

Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.

UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici

Parte 2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda sanitaria.

Limiti e requisiti minimi

Per quanto riguarda i requisiti minimi restano in vigore i limiti descritti dall’Allegato C del Dlgs 192/05 e successive modifiche relativamente a Trasmittanza termica, Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e Rendimento globale medio stagionale.

Mentre il DPR 59/09 introduce nuovi limiti di legge per quanto riguarda:

  • prestazione energetica per il raffrescamento dell’edificio
  • Trasmittanza termica periodica per il controllo dell’inerzia dell’involucro opaco

Verifiche da rispettare

Per capire quali indicazioni e limiti di legge si devono rispettare:

  • la categoria d’applicazione del decreto a seconda del tipo di intervento
  • l’elenco completo delle prescrizioni da rispettare riassunto nello “Schema delle verifiche” incrociando la categoria d’intervento e la categoria dell’edificio in esame (E1, E2, ecc.)
Verifica dei requisiti di Trasmittanza termica

La normativa fissa, per i componenti orizzontali e verticali dell’involucro, la verifica dei requisiti di Trasmittanza termica limite, in relazione alle differenti zone climatiche di riferimento.

Requisiti energetici degli edifici

Valori limite della Trasmittanza termica (U espressa in W/m2K) dal 1° gennaio 2010

 

 

Divisori

Valori limite della Trasmittanza termica: Udivisorio 0,80 W/m2K
  • per tutti i divisori (verticali e orizzontali) di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti
  • per tutte le strutture opache che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
  • in caso di ristrutturazioni totali, solo per classi C, D, E, F

Condizione estiva

Per le località in cui il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione Im, s ≥ 290 W/m2 (ad esclusione della zona F), il DPR 59/2009 introduce nuove indicazioni sui metodi di valutazione delle strutture opache, in alternativa alla verifica del valore di massa superficiale (Ms ≥ 230 kg/m2).

Nel periodo estivo, al fine di garantire il benessere abitativo e il contenimento dei fabbisogni energetici per il condizionamento, è necessario limitare il dispendio eccessivo di frigorie; per questo motivo è importante che l’involucro esterno possieda una buona inerzia termica, in grado di smorzare l’onda termica incidente sull’edificio, responsabile di un rapido surriscaldamento degli ambienti interni.

Per le pareti opache verticali ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-ovest/Nord/Nord-est:

la massa superficiale Ms (calcolata secondo la definizione dell’All. A del Dlgs 192/05 come massa superficiale della parete opaca compresa la malta dei giunti ed esclusi gli intonaci) sia superiore di 230 kg/m2 o in alternativa che il valore del modulo della Trasmittanza termica periodica (Yie) sia inferiore a 0,12 W/m2K.

Per tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate:

in alternativa alla verifica della massa che il valore del modulo della Trasmittanza termica periodica (Yie) sia inferiore a 0,20 W/m2K.

 

Riassumendo:

Trasmittanza termica oppure massa superficiale

periodica (W/m2K)             [kg/m2]

struttura verticale                                     0,12                230

struttura orizzontale                                0,20                230

DM 26 giugno 2009

Le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici

Coerentemente con il principio di cedevolezza, le Linee guida contenute nel decreto 26 giugno 2009 si applicano nelle Regioni e nelle Province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione

energetica.

Al contempo, però, tali disposizioni prevedono che gli attuali sistemi di certificazione energetica esistenti si allineino a quanto previsto a livello nazionale, assicurando la coerenza con gli elementi essenziali del sistema nazionale.

Inoltre le Regioni e Province autonome che hanno legiferato o legifereranno in materia, dovranno tenere conto degli elementi essenziali riportati nell’Art. 4 del decreto in oggetto.

Tali elementi riguardano essenzialmente:

  • l’attestato di certificazione dovrà contenere l’efficienza energetica dell’edificio, valori a norma di legge, valori di riferimento e le classi prestazionali, nonché suggerimenti per interventi migliorativi economicamente convenienti
  • si dovrà tenere conto delle norme tecniche vigenti
  • presentare metodologie di calcolo anche semplificate, finalizzate a minimizzare gli oneri a carico dell’utente, però che tengano conto delle norme di riferimento
  • i requisiti professionali e i criteri di qualificazione e indipendenza dei soggetti certificatori
  • la validità temporale
  • l’aggiornamento obbligatorio dell’attestato di certificazione energetica

L’Articolo 6 definisce la validità dell’attestato di certificazione in 10 anni purché siano rispettate tutte le prescrizioni normative vigenti e le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli sull’impianto di climatizzazione. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni l’attestato perde efficacia il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

I libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all’attestato di certificazione energetica.

In base alle classi proposte risulta evidente che dal 2010 sarà obbligatorio, per le nuove costruzioni, raggiungere almeno la classe C.

Altra importante novità, valida in caso di compravendita e per edifici altamente disperdenti, è la possibilità per il proprietario di non certificare l’immobile avvalendosi di un’autodichiarazione di appartenenza dello stesso alla classe G.

 

 

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