Dlgs n. 192/05 – 19 agosto 2005
Dlgs n. 311 – 29 dicembre 2006
Dlgs n. 115 – 30 maggio 2008
DPR n. 59 – 2 aprile 2009
DM – 26 giugno 2009
Per quanto riguarda gli ambiti d’applicazione, il quadro del Dlgs 192/05 non è stato modificato, i casi esclusi si riferiscono a:
Per tutti gli altri casi sono previsti requisiti minimi da rispettare. In base al tipo di intervento esistono 3 differenti livelli d’applicazione:
Per quanto riguarda le definizioni sono le stesse riportate nel Dlgs192/05 e nel Dlgs 311/06 con tre nuove introduzioni:
Per quanto riguarda le metodologie e software di calcolo (Art. 3, 4 e 7) si adottano le norme tecniche nazionali ad oggi disponibili (Art. 3 comma1):
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici
Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici
Parte 2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda sanitaria.
Per quanto riguarda i requisiti minimi restano in vigore i limiti descritti dall’Allegato C del Dlgs 192/05 e successive modifiche relativamente a Trasmittanza termica, Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e Rendimento globale medio stagionale.
Mentre il DPR 59/09 introduce nuovi limiti di legge per quanto riguarda:
Per capire quali indicazioni e limiti di legge si devono rispettare:
La normativa fissa, per i componenti orizzontali e verticali dell’involucro, la verifica dei requisiti di Trasmittanza termica limite, in relazione alle differenti zone climatiche di riferimento.
Per le località in cui il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione Im, s ≥ 290 W/m2 (ad esclusione della zona F), il DPR 59/2009 introduce nuove indicazioni sui metodi di valutazione delle strutture opache, in alternativa alla verifica del valore di massa superficiale (Ms ≥ 230 kg/m2).
Nel periodo estivo, al fine di garantire il benessere abitativo e il contenimento dei fabbisogni energetici per il condizionamento, è necessario limitare il dispendio eccessivo di frigorie; per questo motivo è importante che l’involucro esterno possieda una buona inerzia termica, in grado di smorzare l’onda termica incidente sull’edificio, responsabile di un rapido surriscaldamento degli ambienti interni.
la massa superficiale Ms (calcolata secondo la definizione dell’All. A del Dlgs 192/05 come massa superficiale della parete opaca compresa la malta dei giunti ed esclusi gli intonaci) sia superiore di 230 kg/m2 o in alternativa che il valore del modulo della Trasmittanza termica periodica (Yie) sia inferiore a 0,12 W/m2K.
in alternativa alla verifica della massa che il valore del modulo della Trasmittanza termica periodica (Yie) sia inferiore a 0,20 W/m2K.
Trasmittanza termica oppure massa superficiale
periodica (W/m2K) [kg/m2]
struttura verticale 0,12 230
struttura orizzontale 0,20 230
Le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici
Coerentemente con il principio di cedevolezza, le Linee guida contenute nel decreto 26 giugno 2009 si applicano nelle Regioni e nelle Province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione
energetica.
Al contempo, però, tali disposizioni prevedono che gli attuali sistemi di certificazione energetica esistenti si allineino a quanto previsto a livello nazionale, assicurando la coerenza con gli elementi essenziali del sistema nazionale.
Inoltre le Regioni e Province autonome che hanno legiferato o legifereranno in materia, dovranno tenere conto degli elementi essenziali riportati nell’Art. 4 del decreto in oggetto.
Tali elementi riguardano essenzialmente:
L’Articolo 6 definisce la validità dell’attestato di certificazione in 10 anni purché siano rispettate tutte le prescrizioni normative vigenti e le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli sull’impianto di climatizzazione. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni l’attestato perde efficacia il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
I libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all’attestato di certificazione energetica.
In base alle classi proposte risulta evidente che dal 2010 sarà obbligatorio, per le nuove costruzioni, raggiungere almeno la classe C.
Altra importante novità, valida in caso di compravendita e per edifici altamente disperdenti, è la possibilità per il proprietario di non certificare l’immobile avvalendosi di un’autodichiarazione di appartenenza dello stesso alla classe G.
Siamo a vostra disposizione per offrirvi le migliori soluzioni possibili.
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